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Exchange di criptovalute insolvente: come far valere il Suo credito senza perdere il grado

Conviene leggere la situazione come un'equazione a quattro variabili. La prima: quale posizione giuridica Lei occupa nei confronti della piattaforma. La seconda: quanto tempo resta per agire. La terza: in quale giurisdizione la procedura è stata effettivamente aperta. La quarta: se convenga cedere il credito anziché attendere il riparto. Nessuna di queste variabili emerge da sé dalla prima comunicazione ufficiale di chi amministra la procedura: le esaminiamo una per una.

Prima variabile: cripto-attività tenute separate o confluite nel patrimonio comune

Scenario A: la piattaforma ha tenuto le disponibilità della clientela giuridicamente distinte dal proprio patrimonio. In questo caso esiste la possibilità di recuperarle facendo valere la propria titolarità sul bene, e non la semplice posizione di creditore: collocazione diversa, termini diversi, prospettive nettamente migliori. Per gli operatori autorizzati a prestare servizi sulle cripto-attività nell'Unione europea non si tratta di una scelta rimessa alla loro discrezione: la disciplina europea in materia — il regolamento MiCA (UE) 2023/1114 — impone di tenere le cripto-attività della clientela separate dai mezzi propri del prestatore.

Scenario B: le somme e le cripto-attività erano confluite in un fondo comune della società e sono state impiegate per l'operatività in proprio e per la liquidità della piattaforma. Allora Lei è uno fra le migliaia di creditori privi di garanzia che concorrono sul patrimonio della società, e il risultato dipende da quanto resta effettivamente dopo la liquidazione dei beni dell'impresa.

Quale dei due scenari ricorra è raramente evidente fin da subito. La risposta si trova nelle condizioni contrattuali accettate al momento della registrazione, nella struttura dei wallet della piattaforma e nelle relazioni di chi è stato incaricato di amministrarne provvisoriamente il patrimonio. È il primo punto che accertiamo in ogni pratica di questo tipo.

Seconda variabile: il termine non aspetta che la prima sia chiarita

Le procedure di insolvenza — in Italia come all'estero — fissano un termine entro il quale il creditore deve far valere formalmente la propria pretesa. Lasciar decorrere quel termine non significa sempre l'esclusione totale: sul piano pratico significa una collocazione peggiore. Le domande presentate nei termini sono esaminate insieme alle altre e concorrono al riparto principale; quelle presentate in ritardo seguono un percorso separato e assai più lento, sempre che siano ancora ammissibili.

Nella pratica, la maggior parte delle persone perde proprio questo tempo scrivendo da sé all'assistenza clienti della piattaforma, nella speranza di una risposta diretta. Inutilmente: l'assistenza non decide più nulla, perché ogni potere è passato a chi amministra la procedura. Ogni ora trascorsa ad attendere una risposta è un'ora sottratta alla preparazione della domanda formale.

Terza variabile: la giurisdizione che determina la procedura

La sede legale della società e il luogo in cui la procedura di insolvenza si apre davvero sono due cose distinte, e non è un dettaglio tecnico. Se la procedura è aperta in uno Stato dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere ne prevede il riconoscimento automatico negli altri Stati membri: un creditore residente in Italia non deve aprire una procedura autonoma nel proprio Paese per far valere il credito verso una piattaforma registrata, poniamo, in Estonia. Una società registrata offshore ma amministrata di fatto in un ordinamento che segue il modello del Chapter 11 statunitense, o una procedura analoga a Singapore, risponde invece a un regime del tutto diverso: là quel riconoscimento automatico non esiste, i termini per far valere il credito sono altri, altra è la lingua del procedimento e spesso è diverso anche l'elenco dei documenti ammessi a provare la titolarità.

In concreto: prima di predisporre una domanda secondo il modello italiano o comunque europeo, verifichiamo davanti a quale autorità e secondo quali regole processuali la procedura sia stata effettivamente aperta. Un errore in questo passaggio non costa subito denaro, costa mesi: una domanda depositata nella forma sbagliata o davanti all'organo sbagliato va ripresentata, e a quel punto la finestra temporale più favorevole è già chiusa.

La percentuale di rimborso annunciata in un piano non coincide con il valore reale di ciò che si riottiene. Nel caso FTX i piccoli creditori hanno ricevuto circa il 119% del credito riconosciuto, cristallizzato in dollari alla data di apertura della procedura: convertito nell'equivalente in cripto-attività ai corsi odierni, è però assai meno del valore che quegli stessi beni avevano al momento del crollo. Un numero senza contesto non significa nulla.

La quarta variabile, quella a cui non si pensa subito: chi compra i crediti

Appena l'elenco dei creditori diventa consultabile, intorno a esso nasce un mercato: offerte di acquistare subito il Suo credito in contanti, «prima che la procedura si trascini per anni». A volte è uno strumento legittimo. A volte è il modo di rilevare crediti a un valore ridotto da persone che non hanno accesso a una valutazione indipendente delle proprie probabilità. Confronti l'importo offerto non con zero, ma con una percentuale di rimborso realistica e con l'orizzonte temporale.

Chi promette di «accelerare», dietro compenso, l'esame del Suo credito promette qualcosa che non controlla: l'ordine di soddisfazione lo stabilisce la legge, non un intermediario. E l'offerta in sé di acquistare un credito al 20-30% del valore nominale non è sempre un abuso: se una previsione realistica del riparto, fra tre anni, si ferma comunque al 25%, cedere oggi in cambio di liquidità può essere una scelta razionale e non una resa.

Il risultato dell'equazione: anni, non mesi

Le grandi insolvenze del settore cripto si chiudono raramente in meno di due o tre anni dall'annuncio. La verifica dei crediti, le controversie sulla qualificazione dei beni e lo stesso procedimento di riparto richiedono tempo, anche nei casi da manuale. Fin dall'inizio indichiamo al cliente per iscritto un orizzonte temporale approssimativo, insieme a una valutazione delle probabilità e dei limiti di ciò che l'attività professionale può assicurare, perché la decisione di cedere il credito o di attendere il riparto integrale sia presa avendo davanti l'intera equazione e non sotto la pressione dell'incertezza.

In concreto il calcolo è questo: valore atteso = (probabilità che il credito sia riconosciuto) × (percentuale di rimborso prevista) × (valore attuale del bene), attualizzato per il tempo di attesa. Non è un'astrazione: sono esattamente i tre fattori che mettiamo per iscritto nella valutazione consegnata a ogni cliente, indicando la fonte di ogni numero e non «a sensazione».