Piattaforme fraudolente

La piattaforma è sparita insieme al denaro. Il nostro compito: individuare il procedimento contro i responsabili e far valere le sue pretese nei termini

Promesse di rendimenti stabili, un «consulente personale» che insiste per versamenti sempre nuovi, un sito che un giorno non si apre più: dietro questa facciata c'è un call center. Contro molte di queste reti sono già in corso procedimenti penali o accertamenti delle Autorità di vigilanza, di cui i danneggiati semplicemente non sanno nulla. Non promettiamo di recuperare tutto: l'obiettivo è farla entrare per tempo nel procedimento come persona offesa e parte civile e ottenere quanto è concretamente recuperabile. L'esito non può essere garantito: l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi, non di risultato.

Call centerParte civileProcedure concorsualiProp trading
Prima consulenza gratuita →
Il team di Carrara e Associati
Ordine degli Avvocati di MilanoAvvocato specialista in diritto bancario e dei mercati finanziariAttività dinanzi a CONSOB, FCA e CySECRete di avvocati corrispondenti in Germania, Regno Unito e CiproCommissione diritto bancario e dei mercati finanziariConsiglio Nazionale ForenseConsulente di associazioni dei consumatori a MilanoFinanziamento del contenzioso da parte di terziPolizza di responsabilità professionale: massimale fino a 10 milioni di euro
Aree di intervento

In che cosa interveniamo

La strada per recuperare il suo denaro dipende da chi sta perseguendo i responsabili: le Autorità di vigilanza, la Procura della Repubblica o l'organo nominato nella procedura concorsuale aperta a loro carico. Ecco le situazioni più frequenti.

Piattaforme di trading fraudolente gestite da call center

Procedimenti contro le reti di falsi marchi di trading: acquisizione delle prove sulla pubblicità che sfrutta l'immagine di personaggi noti e sulle pressioni dei cosiddetti «consulenti dedicati», individuazione dei procedimenti penali già pendenti contro chi sta dietro la piattaforma e assistenza nella costituzione di parte civile.

Costituzione di parte civile nel processo penale

In Italia non esiste una procedura automatica che ripartisca fra i danneggiati i beni confiscati: la via del risarcimento passa dalla costituzione di parte civile nel processo contro i responsabili. Quando le prove non consentono di liquidare l'intero danno, il giudice pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile; su richiesta della parte civile può però riconoscere una provvisionale, immediatamente esecutiva, per la parte di danno già provata (artt. 539 e 540 c.p.p.).

Procedura concorsuale a carico del responsabile

Quando c'è una condanna ma non c'è denaro: facciamo valere il suo credito nella procedura concorsuale aperta a carico dell'amministratore o del titolare effettivo del sistema, per concorrere al riparto insieme agli altri creditori. I termini di quella procedura corrono per conto proprio e non coincidono con quelli del processo penale.

Prelievi bloccati dalle società di prop trading

Una società di prop trading rientra in questo ambito quando gli accertamenti delle Autorità di vigilanza fanno emergere nel suo modello di attività gli indizi di un sistema fraudolento e i prelievi dei trader vengono bloccati. Documentiamo il saldo confermato del suo conto e seguiamo la pretesa fino alla ripresa dei pagamenti oppure fino al passaggio della vicenda in una procedura concorsuale.

Come lavoriamo

Come si svolge un caso tipico

Che si tratti di un processo penale o di una procedura concorsuale, seguiamo sempre lo stesso percorso, scandito in passaggi chiari.

Individuare il procedimento

Verifichiamo quale Procura della Repubblica o quale autorità — in Italia o all'estero — stia già indagando su chi sta dietro la sua piattaforma, a che punto sia il procedimento e, soprattutto, se al suo interno siano stati sottoposti a sequestro beni concreti.

Verificare presupposti e prove

Valutiamo se le spetti la qualità di persona offesa e se sia possibile costituirsi parte civile, e mettiamo insieme la base probatoria: prove dei pagamenti, corrispondenza con il «consulente», schermate dell'area personale e i materiali pubblicitari attraverso cui è avvenuto il primo contatto.

Depositare nei termini

Prepariamo e depositiamo gli atti presso la Procura della Repubblica, il giudice o la procedura concorsuale. Alcuni termini sono brevissimi: la querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (art. 124 c.p.), e nelle truffe online quel giorno è di regola quello del primo prelievo rifiutato o bloccato, non quello in cui la piattaforma sparisce. Se quel termine è già decorso la strada non è chiusa: per i reati perseguibili d'ufficio, come il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), è sufficiente la denuncia (art. 333 c.p.p.), che chiunque abbia notizia del fatto può presentare. Nelle procedure concorsuali i termini corrono comunque, anche quando l'avviso ai creditori previsto dall'art. 200 CCII non arriva mai: chi non risulta dalle scritture del debitore deve seguire la procedura per proprio conto.

Seguire il caso fino al riparto

Il recupero effettivo arriva quasi sempre dopo la definizione del processo, e possono passare anni. Seguiamo il procedimento per tutto questo tempo, la informiamo di ogni passaggio rilevante e curiamo che la sua posizione non resti fuori dai riparti. Dove ne ricorrono i presupposti chiediamo il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia del risarcimento (art. 316 c.p.p.): è possibile però soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale e solo per chi si è già costituito parte civile.

Dalla pratica

Dove si trova davvero il denaro dopo il crollo di una piattaforma

Quando il cliente si rivolge a noi, il denaro depositato sulla piattaforma è di regola già sparito: cerchiamo perciò i procedimenti in cui siano già stati sottoposti a sequestro beni concreti dei responsabili. Un procedimento estero, ormai di dominio pubblico, mostra bene l'ordine di grandezza:

Milton Group · Landgericht Bamberg (Germania)Il principale organizzatore di una rete di falsi marchi di trading (Fibonetix, Trade Capital, Nobel Trade, Huludox, Forbslab) è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il tribunale ha disposto la confisca di oltre 3,5 milioni di euro, a fronte di danni documentati per almeno 27 milioni e 399 danneggiati nella sola Germania. La distanza fra il danno e la somma confiscata è la risposta alla domanda sul perché il recupero riesca quasi sempre solo in parte.
Domande frequenti

Domande sulle piattaforme fraudolente

Quasi certamente no. Questi fondi intervengono soltanto quando un intermediario autorizzato e aderente al fondo entra in liquidazione o in un'altra procedura concorsuale e il credito del cliente viene riconosciuto in quella procedura: una piattaforma fraudolenta priva di autorizzazione non rientra in nessuno di essi. Qui la strada è un'altra e passa dal riconoscimento della qualità di persona offesa e dalla costituzione di parte civile nel processo penale contro i responsabili, oppure dalla partecipazione come creditore alla procedura concorsuale.

No. È la prosecuzione tipica dello stesso schema: appena la vittima chiede di prelevare, compaiono «imposte», «spese di verifica» o «commissioni di sblocco» del tutto inventate. Interrompa ogni pagamento e conservi integralmente la corrispondenza: servirà come prova nel procedimento successivo.

Nulla. I primi 30 minuti sono gratuiti e servono a valutare in modo realistico la sua situazione e le sue possibilità di successo.

Di norma entro 12 ore nei giorni lavorativi — più rapidamente nei casi urgenti.

Sì, per telefono o in videochiamata — è possibile anche un incontro di persona nel nostro studio a Milano.

Il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare l'attività: la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, commi 2 e 3, l. 247/2012) e il preventivo indica separatamente oneri, spese e compenso. Oltre al compenso base può essere pattuito un palmario: un importo aggiuntivo pari al 10 % del valore della pratica, determinato al conferimento dell'incarico e dovuto soltanto in caso di esito favorevole. L'importo è quindi noto fin dall'inizio e non cambia a seconda di quanto viene effettivamente recuperato: la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare è espressamente ammessa (art. 13, comma 3), mentre pattuire come compenso una quota di quanto recuperato è vietato (art. 13, comma 4). È possibile anche il patrocinio a spese dello Stato. Maggiori dettagli nella pagina onorari.

Sì. La nostra attività riguarda clienti in tutta Europa: corrispondiamo con CONSOB, CySEC, FCA e altre autorità di vigilanza indipendentemente dal Paese di residenza del cliente e proponiamo azioni davanti ai giudici italiani contro broker esteri, nei limiti consentiti dal diritto europeo dei consumatori. Nei procedimenti che richiedono la rappresentanza davanti a giudici di altri Paesi, coordiniamo la collaborazione con avvocati locali selezionati.

Compili il modulo qui sotto oppure ci telefoni — descriva brevemente la sua situazione, anche per punti, la ricontattiamo entro 12 ore.

Prossimo passo

Inizi con una prima consulenza gratuita

Ci descriva la situazione — rispondiamo entro 12 ore.

Solo il numero — il prefisso del Paese si sceglie nell'elenco a sinistra

0 / 2000

Inviando il modulo acconsente al trattamento dei dati secondo la nostra informativa sulla privacy.