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Promesse di rendimenti stabili, un «consulente personale» che insiste per versamenti sempre nuovi, un sito che un giorno non si apre più: dietro questa facciata c'è un call center. Contro molte di queste reti sono già in corso procedimenti penali o accertamenti delle Autorità di vigilanza, di cui i danneggiati semplicemente non sanno nulla. Non promettiamo di recuperare tutto: l'obiettivo è farla entrare per tempo nel procedimento come persona offesa e parte civile e ottenere quanto è concretamente recuperabile. L'esito non può essere garantito: l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi, non di risultato.

La strada per recuperare il suo denaro dipende da chi sta perseguendo i responsabili: le Autorità di vigilanza, la Procura della Repubblica o l'organo nominato nella procedura concorsuale aperta a loro carico. Ecco le situazioni più frequenti.
Procedimenti contro le reti di falsi marchi di trading: acquisizione delle prove sulla pubblicità che sfrutta l'immagine di personaggi noti e sulle pressioni dei cosiddetti «consulenti dedicati», individuazione dei procedimenti penali già pendenti contro chi sta dietro la piattaforma e assistenza nella costituzione di parte civile.
In Italia non esiste una procedura automatica che ripartisca fra i danneggiati i beni confiscati: la via del risarcimento passa dalla costituzione di parte civile nel processo contro i responsabili. Quando le prove non consentono di liquidare l'intero danno, il giudice pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile; su richiesta della parte civile può però riconoscere una provvisionale, immediatamente esecutiva, per la parte di danno già provata (artt. 539 e 540 c.p.p.).
Quando c'è una condanna ma non c'è denaro: facciamo valere il suo credito nella procedura concorsuale aperta a carico dell'amministratore o del titolare effettivo del sistema, per concorrere al riparto insieme agli altri creditori. I termini di quella procedura corrono per conto proprio e non coincidono con quelli del processo penale.
Una società di prop trading rientra in questo ambito quando gli accertamenti delle Autorità di vigilanza fanno emergere nel suo modello di attività gli indizi di un sistema fraudolento e i prelievi dei trader vengono bloccati. Documentiamo il saldo confermato del suo conto e seguiamo la pretesa fino alla ripresa dei pagamenti oppure fino al passaggio della vicenda in una procedura concorsuale.
Che si tratti di un processo penale o di una procedura concorsuale, seguiamo sempre lo stesso percorso, scandito in passaggi chiari.
Verifichiamo quale Procura della Repubblica o quale autorità — in Italia o all'estero — stia già indagando su chi sta dietro la sua piattaforma, a che punto sia il procedimento e, soprattutto, se al suo interno siano stati sottoposti a sequestro beni concreti.
Valutiamo se le spetti la qualità di persona offesa e se sia possibile costituirsi parte civile, e mettiamo insieme la base probatoria: prove dei pagamenti, corrispondenza con il «consulente», schermate dell'area personale e i materiali pubblicitari attraverso cui è avvenuto il primo contatto.
Prepariamo e depositiamo gli atti presso la Procura della Repubblica, il giudice o la procedura concorsuale. Alcuni termini sono brevissimi: la querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (art. 124 c.p.), e nelle truffe online quel giorno è di regola quello del primo prelievo rifiutato o bloccato, non quello in cui la piattaforma sparisce. Se quel termine è già decorso la strada non è chiusa: per i reati perseguibili d'ufficio, come il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), è sufficiente la denuncia (art. 333 c.p.p.), che chiunque abbia notizia del fatto può presentare. Nelle procedure concorsuali i termini corrono comunque, anche quando l'avviso ai creditori previsto dall'art. 200 CCII non arriva mai: chi non risulta dalle scritture del debitore deve seguire la procedura per proprio conto.
Il recupero effettivo arriva quasi sempre dopo la definizione del processo, e possono passare anni. Seguiamo il procedimento per tutto questo tempo, la informiamo di ogni passaggio rilevante e curiamo che la sua posizione non resti fuori dai riparti. Dove ne ricorrono i presupposti chiediamo il sequestro conservativo dei beni dell'imputato a garanzia del risarcimento (art. 316 c.p.p.): è possibile però soltanto dopo l'esercizio dell'azione penale e solo per chi si è già costituito parte civile.
Quando il cliente si rivolge a noi, il denaro depositato sulla piattaforma è di regola già sparito: cerchiamo perciò i procedimenti in cui siano già stati sottoposti a sequestro beni concreti dei responsabili. Un procedimento estero, ormai di dominio pubblico, mostra bene l'ordine di grandezza:
Quasi certamente no. Questi fondi intervengono soltanto quando un intermediario autorizzato e aderente al fondo entra in liquidazione o in un'altra procedura concorsuale e il credito del cliente viene riconosciuto in quella procedura: una piattaforma fraudolenta priva di autorizzazione non rientra in nessuno di essi. Qui la strada è un'altra e passa dal riconoscimento della qualità di persona offesa e dalla costituzione di parte civile nel processo penale contro i responsabili, oppure dalla partecipazione come creditore alla procedura concorsuale.
No. È la prosecuzione tipica dello stesso schema: appena la vittima chiede di prelevare, compaiono «imposte», «spese di verifica» o «commissioni di sblocco» del tutto inventate. Interrompa ogni pagamento e conservi integralmente la corrispondenza: servirà come prova nel procedimento successivo.
Nulla. I primi 30 minuti sono gratuiti e servono a valutare in modo realistico la sua situazione e le sue possibilità di successo.
Di norma entro 12 ore nei giorni lavorativi — più rapidamente nei casi urgenti.
Sì, per telefono o in videochiamata — è possibile anche un incontro di persona nel nostro studio a Milano.
Il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare l'attività: la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, commi 2 e 3, l. 247/2012) e il preventivo indica separatamente oneri, spese e compenso. Oltre al compenso base può essere pattuito un palmario: un importo aggiuntivo pari al 10 % del valore della pratica, determinato al conferimento dell'incarico e dovuto soltanto in caso di esito favorevole. L'importo è quindi noto fin dall'inizio e non cambia a seconda di quanto viene effettivamente recuperato: la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare è espressamente ammessa (art. 13, comma 3), mentre pattuire come compenso una quota di quanto recuperato è vietato (art. 13, comma 4). È possibile anche il patrocinio a spese dello Stato. Maggiori dettagli nella pagina onorari.
Sì. La nostra attività riguarda clienti in tutta Europa: corrispondiamo con CONSOB, CySEC, FCA e altre autorità di vigilanza indipendentemente dal Paese di residenza del cliente e proponiamo azioni davanti ai giudici italiani contro broker esteri, nei limiti consentiti dal diritto europeo dei consumatori. Nei procedimenti che richiedono la rappresentanza davanti a giudici di altri Paesi, coordiniamo la collaborazione con avvocati locali selezionati.
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