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L'insolvenza di un exchange, il furto tramite phishing o un ICO fasullo, una piattaforma di prestito che blocca i prelievi, un protocollo DeFi violato: sono casi diversi. Ciascuno ha il proprio meccanismo giuridico — l'insinuazione del credito nella procedura concorsuale, la freezing order, l'azione in sede penale, l'azione civile di risarcimento. I fondi sottratti non «spariscono nella blockchain»: lasciano una traccia. Documentiamo quella traccia e conduciamo la pratica lungo la via giuridicamente percorribile che, nel suo caso concreto, offre le maggiori possibilità di riuscita.

I casi in cripto-attività si somigliano di rado: lo strumento di recupero cambia a seconda che i fondi siano andati perduti per l'insolvenza di una piattaforma, per un furto, per la violazione di un protocollo o per un blocco deliberato dei prelievi. Ecco le situazioni più frequenti.
Insinuazione del credito nella procedura concorsuale, nel rispetto dei termini perentori entro cui la domanda va depositata. Verifichiamo se le attività della clientela fossero tenute separate dal patrimonio della società — è proprio questo a determinare la sua posizione e il grado di soddisfazione nel riparto.
Se la traccia porta a un conto preciso presso un exchange centralizzato, ricorriamo alle worldwide freezing order e alle Bankers Trust disclosure order (ordini di esibizione dei dati dell'intestatario del conto) attraverso procedimenti in Inghilterra; in Italia, al sequestro conservativo dei beni del debitore (art. 671 c.p.c.), che presuppone sia la probabile fondatezza del credito sia il fondato timore di perderne la garanzia.
Un link di phishing o un'applicazione contraffatta hanno aperto l'accesso alla chiave privata: seguiamo il trasferimento fino all'exchange attraverso cui l'autore ha prelevato i fondi, chiediamo il blocco del conto e mettiamo in sicurezza le prove destinate al procedimento penale.
La piattaforma ha bloccato il prelievo e la spinge a vendere i token a sconto anziché restituirle le attività: portiamo avanti le pretese fino alla transazione o alla sentenza, anche insieme ad altri danneggiati.
Documentiamo la sua quota nel pool del protocollo violato e seguiamo la richiesta di rimborso proporzionale sulle somme recuperate attraverso la trattativa con la DAO o un'azione giudiziale.
Ci costituiamo parte civile per lei nel procedimento contro gli organizzatori dello schema: ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 185 c.p.). A processo aperto chiediamo il sequestro conservativo dei beni dell'imputato (art. 316 c.p.p.) e, su nostra istanza, il giudice può riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva sulla parte di danno già provata (artt. 539 e 540 c.p.p.).
Che si tratti di insinuare un credito in una procedura concorsuale o di ottenere un provvedimento cautelare sui beni, seguiamo sempre lo stesso percorso per fasi.
Ricostruiamo la traccia sulla blockchain, mettiamo al riparo le prove — transazioni, indirizzi, corrispondenza — e prepariamo subito le istanze di blocco, finché i fondi sono ancora localizzabili.
Sulla base della traccia e della struttura di custodia decidiamo la strada: insinuazione del credito nella procedura concorsuale, misure cautelari transfrontaliere, azione civile di risarcimento davanti al giudice italiano oppure procedimento penale — e in quale giurisdizione agire.
Le illustriamo le possibilità concrete di recupero, i tempi realistici (nelle procedure concorsuali si contano in anni) e i costi. Per iscritto, prima che il lavoro cominci. L'avvocato assume un'obbligazione di mezzi: l'esito non può essere garantito.
Depositiamo le domande entro i termini perentori, seguiamo il procedimento o l'istanza fino alla decisione definitiva e all'effettivo accredito delle somme — non soltanto fino ai «documenti depositati».
Nelle procedure concorsuali ai creditori viene talvolta indicata una percentuale di rimborso che a prima vista suona come un «recupero pressoché integrale». Verifichiamo in che cosa quella cifra sia misurata e a quale data sia stata cristallizzata — e solo dopo diciamo al cliente quanto gli arriverà realmente.
Sì: nei casi in cripto-attività la frammentazione delle competenze è la regola, non un vicolo cieco. A seconda del percorso dei fondi si aprono strade diverse: l'insinuazione del credito in una procedura concorsuale estera, le misure cautelari inglesi, un'azione civile di risarcimento davanti al giudice italiano (art. 2043 c.c.) oppure la via penale — con denuncia o con querela, a seconda del reato ipotizzato — e la successiva costituzione di parte civile.
Non firmi altre transazioni: il presunto «prelievo del saldo residuo» tramite uno strumento che le viene inviato è spesso la seconda operazione dannosa. Conservi gli hash delle transazioni e gli indirizzi dei wallet, non versi nulla ai «recovery agent» che la contattano di propria iniziativa e si rivolga subito a noi. Il tempo conta anche sul piano penale: quando il fatto è perseguibile a querela, il termine per proporla è di tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (art. 124 c.p.).
Nulla. I primi 30 minuti sono gratuiti e servono a valutare in modo realistico la sua situazione e le sue possibilità di successo.
Di norma entro 12 ore nei giorni lavorativi — più rapidamente nei casi urgenti.
Sì, per telefono o in videochiamata — è possibile anche un incontro di persona nel nostro studio a Milano.
Il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare l'attività: la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, commi 2 e 3, l. 247/2012) e il preventivo indica separatamente oneri, spese e compenso. Oltre al compenso base può essere pattuito un palmario: un importo aggiuntivo pari al 10 % del valore della pratica, determinato al conferimento dell'incarico e dovuto soltanto in caso di esito favorevole. L'importo è quindi noto fin dall'inizio e non cambia a seconda di quanto viene effettivamente recuperato: la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare è espressamente ammessa (art. 13, comma 3), mentre pattuire come compenso una quota di quanto recuperato è vietato (art. 13, comma 4). È possibile anche il patrocinio a spese dello Stato. Maggiori dettagli nella pagina onorari.
Sì. La nostra attività riguarda clienti in tutta Europa: corrispondiamo con CONSOB, CySEC, FCA e altre autorità di vigilanza indipendentemente dal Paese di residenza del cliente e proponiamo azioni davanti ai giudici italiani contro broker esteri, nei limiti consentiti dal diritto europeo dei consumatori. Nei procedimenti che richiedono la rappresentanza davanti a giudici di altri Paesi, coordiniamo la collaborazione con avvocati locali selezionati.
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