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La licenza del broker è stata revocata, la piattaforma non risponde, il prelievo è bloccato. Questo non significa che il denaro sia perduto per sempre: a seconda dell'ordinamento che ha rilasciato la licenza può esistere una via legale — un fondo di indennizzo, un esposto all'Autorità di vigilanza o un'azione civile. Individuiamo quale meccanismo è applicabile al suo caso e ne indichiamo i limiti — il massimale di indennizzo e i tempi realistici — già nel primo colloquio.

Quale meccanismo di indennizzo operi dipende dall'ordinamento che ha rilasciato la licenza al broker e da ciò che è realmente accaduto — insolvenza, revoca dell'autorizzazione o ritardo doloso nel pagamento. Queste sono le situazioni più frequenti.
Domande di indennizzo al Fondo Nazionale di Garanzia, quando l'intermediario aderente è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale e il credito del cliente è stato riconosciuto nella procedura. L'indennizzo arriva fino a 20.000 euro per investitore, senza alcuna quota percentuale, e riguarda soltanto gli intermediari aderenti — banche, SIM e imprese di investimento europee. Un broker offshore o privo di autorizzazione resta fuori: glielo diciamo prima di presentare la domanda, non dopo.
Domande dopo il passaggio del broker in amministrazione speciale: prova dello status di cliente al dettaglio, distinzione fra denaro dei clienti e bonus di negoziazione. Il limite è di 85.000 sterline a persona per le imprese dichiarate insolventi a partire dal 1° aprile 2019.
Domande all'Investor Compensation Fund in caso di insolvenza di un broker CFD con licenza CySEC. L'importo pagato è il minore fra i due valori: il 90 % del credito coperto oppure 20.000 euro; i clienti professionali sono esclusi — per questo la prima cosa che verifichiamo è il suo status.
Esposti all'Autorità di vigilanza cipriota per violazione dei requisiti patrimoniali e delle regole sulla custodia del denaro dei clienti. Gli accertamenti della CySEC, da soli, non restituiscono denaro: costituiscono la base probatoria della domanda risarcitoria individuale, che portiamo avanti in parallelo.
Esposti all'Autorità di vigilanza britannica per consulenza in materia di investimenti prestata senza autorizzazione e per riclassificazione illegittima del cliente. Il Final Notice della FCA diventa documento pubblico e mezzo di prova nella sua pretesa — le indagini durano mesi, perciò presentiamo l'esposto il prima possibile, finché i dati dei pagamenti e la corrispondenza sono ancora reperibili.
Cause civili per commissioni occulte, allargamento anomalo dello spread, manipolazione dell'esecuzione degli ordini e riclassificazione imposta al cliente. Sul piano civile la pretesa si fonda sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), che nel diritto italiano copre anche il danno puramente patrimoniale; se il denaro è stato versato in base a un contratto invalido, si affianca la ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Come mezzo di prova utilizziamo una perizia tecnica indipendente sull'esecuzione degli ordini.
Che si tratti di una domanda a un fondo di indennizzo o di una causa davanti al giudice, seguiamo sempre lo stesso percorso, passo dopo passo.
Mettiamo subito al sicuro estratti conto, storico degli ordini, corrispondenza e schermate dell'area personale — prima che la piattaforma venga spenta. In parallelo accertiamo lo stato dell'autorizzazione del broker e l'ordinamento in cui è registrato.
Individuiamo la via percorribile — Fondo Nazionale di Garanzia, FSCS, ICF, esposto all'Autorità di vigilanza competente o causa civile. Non promettiamo la restituzione integrale: il nostro è un obbligo di mezzi, non di risultato. Le indichiamo il massimale di indennizzo previsto e i tempi realistici entro i quali il meccanismo scelto funziona.
Prepariamo nei termini la domanda al fondo, l'esposto all'Autorità di vigilanza o l'atto di citazione — se occorre con una perizia tecnica indipendente sull'esecuzione degli ordini come mezzo di prova. Quando la pretesa nasce dal rapporto contrattuale con l'intermediario, prima della causa esperiamo la mediazione: nelle controversie in materia di contratti bancari e finanziari il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, d.lgs. 28/2010). Non occorre invece quando l'azione è puramente extracontrattuale, contro chi ha gestito la piattaforma senza avere mai concluso un contratto con lei.
Le procedure di indennizzo durano anni e l'Autorità di vigilanza o il fondo possono restare in silenzio per mesi. La aggiorniamo a intervalli regolari — anche quando non c'è nulla di nuovo da riferire — e seguiamo il caso fino alla decisione definitiva del fondo, dell'Autorità o del giudice, impugnazione compresa, se ve ne sono i motivi.
Il nostro approccio è la diagnosi precisa, non la promessa: l'accertamento dell'Autorità di vigilanza conferma la violazione del broker, ma di per sé non comporta alcun indennizzo — il meccanismo e i limiti della restituzione li individuiamo a parte.
No. I fondi di indennizzo tutelano soltanto i clienti delle imprese autorizzate nel proprio ordinamento. Nei confronti di un broker privo di autorizzazione restano l'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, la procedura di chargeback e le pretese verso i prestatori di servizi di pagamento attraverso i quali è transitato il suo denaro.
Non necessariamente. La riclassificazione la esclude dalla tutela dell'ICF e fa cadere i limiti alla leva finanziaria, ma può essere contestata se è stato il broker stesso a indurla a dare risposte non veritiere nel questionario. Il caso FXTB mostra che le Autorità di vigilanza riconoscono questa prassi come una violazione.
Nulla. I primi 30 minuti sono gratuiti e servono a valutare in modo realistico la sua situazione e le sue possibilità di successo.
Di norma entro 12 ore nei giorni lavorativi — più rapidamente nei casi urgenti.
Sì, per telefono o in videochiamata — è possibile anche un incontro di persona nel nostro studio a Milano.
Il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare l'attività: la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, commi 2 e 3, l. 247/2012) e il preventivo indica separatamente oneri, spese e compenso. Oltre al compenso base può essere pattuito un palmario: un importo aggiuntivo pari al 10 % del valore della pratica, determinato al conferimento dell'incarico e dovuto soltanto in caso di esito favorevole. L'importo è quindi noto fin dall'inizio e non cambia a seconda di quanto viene effettivamente recuperato: la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare è espressamente ammessa (art. 13, comma 3), mentre pattuire come compenso una quota di quanto recuperato è vietato (art. 13, comma 4). È possibile anche il patrocinio a spese dello Stato. Maggiori dettagli nella pagina onorari.
Sì. La nostra attività riguarda clienti in tutta Europa: corrispondiamo con CONSOB, CySEC, FCA e altre autorità di vigilanza indipendentemente dal Paese di residenza del cliente e proponiamo azioni davanti ai giudici italiani contro broker esteri, nei limiti consentiti dal diritto europeo dei consumatori. Nei procedimenti che richiedono la rappresentanza davanti a giudici di altri Paesi, coordiniamo la collaborazione con avvocati locali selezionati.
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