Broker forex e CFD

Crollo di un broker forex o CFD. Individuiamo il meccanismo di indennizzo applicabile e ne indichiamo i limiti reali

La licenza del broker è stata revocata, la piattaforma non risponde, il prelievo è bloccato. Questo non significa che il denaro sia perduto per sempre: a seconda dell'ordinamento che ha rilasciato la licenza può esistere una via legale — un fondo di indennizzo, un esposto all'Autorità di vigilanza o un'azione civile. Individuiamo quale meccanismo è applicabile al suo caso e ne indichiamo i limiti — il massimale di indennizzo e i tempi realistici — già nel primo colloquio.

Fondo Nazionale di GaranziaFSCSCySEC / ICFFCAAzione civile
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Aree di intervento

In che cosa aiutiamo concretamente

Quale meccanismo di indennizzo operi dipende dall'ordinamento che ha rilasciato la licenza al broker e da ciò che è realmente accaduto — insolvenza, revoca dell'autorizzazione o ritardo doloso nel pagamento. Queste sono le situazioni più frequenti.

Fondo Nazionale di Garanzia (Italia)

Domande di indennizzo al Fondo Nazionale di Garanzia, quando l'intermediario aderente è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale e il credito del cliente è stato riconosciuto nella procedura. L'indennizzo arriva fino a 20.000 euro per investitore, senza alcuna quota percentuale, e riguarda soltanto gli intermediari aderenti — banche, SIM e imprese di investimento europee. Un broker offshore o privo di autorizzazione resta fuori: glielo diciamo prima di presentare la domanda, non dopo.

Sistema di indennizzo FSCS (Regno Unito)

Domande dopo il passaggio del broker in amministrazione speciale: prova dello status di cliente al dettaglio, distinzione fra denaro dei clienti e bonus di negoziazione. Il limite è di 85.000 sterline a persona per le imprese dichiarate insolventi a partire dal 1° aprile 2019.

Fondo di indennizzo cipriota ICF

Domande all'Investor Compensation Fund in caso di insolvenza di un broker CFD con licenza CySEC. L'importo pagato è il minore fra i due valori: il 90 % del credito coperto oppure 20.000 euro; i clienti professionali sono esclusi — per questo la prima cosa che verifichiamo è il suo status.

Esposto alla CySEC e gestione parallela della pretesa

Esposti all'Autorità di vigilanza cipriota per violazione dei requisiti patrimoniali e delle regole sulla custodia del denaro dei clienti. Gli accertamenti della CySEC, da soli, non restituiscono denaro: costituiscono la base probatoria della domanda risarcitoria individuale, che portiamo avanti in parallelo.

Esposto alla FCA e gestione parallela della pretesa

Esposti all'Autorità di vigilanza britannica per consulenza in materia di investimenti prestata senza autorizzazione e per riclassificazione illegittima del cliente. Il Final Notice della FCA diventa documento pubblico e mezzo di prova nella sua pretesa — le indagini durano mesi, perciò presentiamo l'esposto il prima possibile, finché i dati dei pagamenti e la corrispondenza sono ancora reperibili.

Azione civile di restituzione nei confronti del broker

Cause civili per commissioni occulte, allargamento anomalo dello spread, manipolazione dell'esecuzione degli ordini e riclassificazione imposta al cliente. Sul piano civile la pretesa si fonda sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), che nel diritto italiano copre anche il danno puramente patrimoniale; se il denaro è stato versato in base a un contratto invalido, si affianca la ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Come mezzo di prova utilizziamo una perizia tecnica indipendente sull'esecuzione degli ordini.

Come lavoriamo

Come si svolge un caso tipico

Che si tratti di una domanda a un fondo di indennizzo o di una causa davanti al giudice, seguiamo sempre lo stesso percorso, passo dopo passo.

Messa in sicurezza delle prove

Mettiamo subito al sicuro estratti conto, storico degli ordini, corrispondenza e schermate dell'area personale — prima che la piattaforma venga spenta. In parallelo accertiamo lo stato dell'autorizzazione del broker e l'ordinamento in cui è registrato.

Diagnosi del meccanismo e valutazione onesta dei limiti

Individuiamo la via percorribile — Fondo Nazionale di Garanzia, FSCS, ICF, esposto all'Autorità di vigilanza competente o causa civile. Non promettiamo la restituzione integrale: il nostro è un obbligo di mezzi, non di risultato. Le indichiamo il massimale di indennizzo previsto e i tempi realistici entro i quali il meccanismo scelto funziona.

Presentazione della domanda, dell'esposto o dell'atto di citazione

Prepariamo nei termini la domanda al fondo, l'esposto all'Autorità di vigilanza o l'atto di citazione — se occorre con una perizia tecnica indipendente sull'esecuzione degli ordini come mezzo di prova. Quando la pretesa nasce dal rapporto contrattuale con l'intermediario, prima della causa esperiamo la mediazione: nelle controversie in materia di contratti bancari e finanziari il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, d.lgs. 28/2010). Non occorre invece quando l'azione è puramente extracontrattuale, contro chi ha gestito la piattaforma senza avere mai concluso un contratto con lei.

Assistenza fino alla decisione

Le procedure di indennizzo durano anni e l'Autorità di vigilanza o il fondo possono restare in silenzio per mesi. La aggiorniamo a intervalli regolari — anche quando non c'è nulla di nuovo da riferire — e seguiamo il caso fino alla decisione definitiva del fondo, dell'Autorità o del giudice, impugnazione compresa, se ve ne sono i motivi.

Dalla pratica

Un esempio con cui tariamo le aspettative

Il nostro approccio è la diagnosi precisa, non la promessa: l'accertamento dell'Autorità di vigilanza conferma la violazione del broker, ma di per sé non comporta alcun indennizzo — il meccanismo e i limiti della restituzione li individuiamo a parte.

Forex TB Limited (FRN 729874) · Final Notice della FCA, 2024L'Autorità di vigilanza britannica ha inflitto al broker CFD Forex TB Limited (FXTB) una sanzione di 276.100 sterline: trattamento scorretto della clientela, raccomandazioni di investimento fornite senza autorizzazione e pressioni sui clienti perché rispondessero in modo non veritiero, così da riclassificarli come «clienti professionali». La sanzione è andata allo Stato, non ai clienti — per questo la pretesa individuale del danneggiato la portiamo avanti come procedimento autonomo, nel quale l'accertamento della FCA serve come mezzo di prova.
Domande frequenti

Domande su broker forex e CFD

No. I fondi di indennizzo tutelano soltanto i clienti delle imprese autorizzate nel proprio ordinamento. Nei confronti di un broker privo di autorizzazione restano l'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, la procedura di chargeback e le pretese verso i prestatori di servizi di pagamento attraverso i quali è transitato il suo denaro.

Non necessariamente. La riclassificazione la esclude dalla tutela dell'ICF e fa cadere i limiti alla leva finanziaria, ma può essere contestata se è stato il broker stesso a indurla a dare risposte non veritiere nel questionario. Il caso FXTB mostra che le Autorità di vigilanza riconoscono questa prassi come una violazione.

Nulla. I primi 30 minuti sono gratuiti e servono a valutare in modo realistico la sua situazione e le sue possibilità di successo.

Di norma entro 12 ore nei giorni lavorativi — più rapidamente nei casi urgenti.

Sì, per telefono o in videochiamata — è possibile anche un incontro di persona nel nostro studio a Milano.

Il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare l'attività: la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, commi 2 e 3, l. 247/2012) e il preventivo indica separatamente oneri, spese e compenso. Oltre al compenso base può essere pattuito un palmario: un importo aggiuntivo pari al 10 % del valore della pratica, determinato al conferimento dell'incarico e dovuto soltanto in caso di esito favorevole. L'importo è quindi noto fin dall'inizio e non cambia a seconda di quanto viene effettivamente recuperato: la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare è espressamente ammessa (art. 13, comma 3), mentre pattuire come compenso una quota di quanto recuperato è vietato (art. 13, comma 4). È possibile anche il patrocinio a spese dello Stato. Maggiori dettagli nella pagina onorari.

Sì. La nostra attività riguarda clienti in tutta Europa: corrispondiamo con CONSOB, CySEC, FCA e altre autorità di vigilanza indipendentemente dal Paese di residenza del cliente e proponiamo azioni davanti ai giudici italiani contro broker esteri, nei limiti consentiti dal diritto europeo dei consumatori. Nei procedimenti che richiedono la rappresentanza davanti a giudici di altri Paesi, coordiniamo la collaborazione con avvocati locali selezionati.

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