Denuncia o querela contro i truffatori: perché conviene anche quando il denaro non torna subito
«Perché dovrei rivolgermi alle autorità, se tanto non mi restituiscono il denaro?» Me lo sento chiedere in quasi ogni incarico — e ogni volta smonto lo stesso equivoco. La risposta è breve: nelle truffe finanziarie la sede penale porta al denaro spesso prima della causa civile. Solo per un'altra strada.
L'equivoco: la causa civile sarebbe lo strumento principale. La realtà: senza un convenuto solvibile non porta a nulla
Per vincere una causa civile occorre sapere contro chi esattamente proporla — e il convenuto deve disporre di beni sui quali l'importo possa poi essere effettivamente recuperato. Chi sta dietro ai call center si nasconde deliberatamente dietro prestanome distribuiti su più giurisdizioni, proprio per rendere impossibile tutto questo. Il pubblico ministero gioca con altre regole: l'ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41/UE) consente alle autorità di uno Stato dell'Unione di acquisire prove in un altro nel giro di poche settimane, invece dei mesi della rogatoria tradizionale; a questo si aggiungono le perquisizioni autorizzate dal giudice e l'accesso ai dati bancari e ai movimenti in cripto-attività. Non deve essere lei a rintracciare i beni. Deve però attivarsi nei termini e con l'atto giusto — ed è esattamente qui che la maggior parte dei casi si decide.
L'equivoco: la denuncia sarebbe una formalità. La realtà: per la truffa la denuncia, da sola, non basta
Il nostro ordinamento conosce due atti distinti, e confonderli costa il procedimento. La denuncia è la notizia di un fatto: può presentarla chiunque ne sia venuto a conoscenza, anche una persona diversa dalla vittima, ed è sufficiente per i reati perseguibili d'ufficio (art. 333 c.p.p.). La querela è invece la manifestazione di volontà della persona offesa che il fatto venga punito, e per i reati procedibili a querela — la truffa è fra questi — senza di essa non si procede: il fascicolo si chiude con l'archiviazione, per quanto il danno sia reale. Il termine è perentorio: tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Nelle truffe sugli investimenti quel giorno, di regola, non è quello del bonifico, ma quello in cui il prelievo viene rifiutato o bloccato. Chi si rivolge a un avvocato quattro mesi dopo può aver già perso quella strada, e il caso va allora costruito su reati procedibili d'ufficio — fra i quali il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), che l'ordinamento punisce assai più severamente della truffa. Questo vale per le cripto-attività esattamente come per i bonifici bancari verso un call center.
In ogni atto che depositiamo inseriamo poi una clausola che sembra minore e non lo è: la dichiarazione di voler essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione. Senza quella dichiarazione lei non riceve alcun avviso e apprende della chiusura quando non c'è più nulla da fare; con quella dichiarazione ha venti giorni per prendere visione degli atti e proporre opposizione (artt. 408 e 410 c.p.p.). L'opposizione, però, è ammissibile soltanto se indica quali indagini ulteriori debbano essere svolte e con quali elementi di prova: una lamentela generica sul poco che è stato fatto viene dichiarata inammissibile. La direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato, del resto, garantisce alla persona offesa uno standard minimo di diritti — essere informata, essere ascoltata, partecipare al procedimento — a prescindere dalla sua cittadinanza.
L'equivoco: se sequestrano il denaro, mi verrà restituito. La realtà: nessuno lo distribuisce da sé
La direttiva 2014/42/UE impone a ogni Stato membro di dotarsi di un proprio meccanismo di confisca dei proventi da reato, ma non stabilisce come quei beni debbano poi essere ripartiti fra i danneggiati. In Italia non esiste una procedura che ripartisca automaticamente fra le vittime censite quanto viene sequestrato o confiscato: chi resta fuori dal processo resta fuori anche dal denaro. Lo strumento della persona offesa è la costituzione di parte civile, che porta la pretesa risarcitoria dentro il processo penale — ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 185 c.p.). Vale la pena dire con precisione che cosa se ne ottiene: nella maggior parte dei fascicoli per truffa sugli investimenti il giudice penale non liquida l'intero danno, ma pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, riconoscendo una provvisionale per la sola parte già provata (art. 539 c.p.p.); la provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540 c.p.p.), ma deve essere espressamente richiesta. Anche sui beni i tempi non coincidono con le aspettative: nella fase delle indagini il sequestro è chiesto dal pubblico ministero, mentre la parte civile può domandare in proprio il sequestro conservativo dei beni dell'imputato solo dopo l'esercizio dell'azione penale, nel processo di merito (art. 316 c.p.p.) — con un vantaggio tutt'altro che piccolo, però: il credito risarcitorio così garantito acquista rango privilegiato.
Sede penale e sede civile non sono un aut aut. I due percorsi lavorano in parallelo: il processo penale individua i beni e ne consente il vincolo, la costituzione di parte civile e la causa civile fanno sì che quel risultato arrivi fino a lei.
L'ultimo equivoco: anche la via penale ha i suoi limiti — ma non si volta contro di lei
Qui l'onestà conta quanto la tenacia. Se chi sta dietro all'operazione non è identificabile, se i beni sono già stati portati fuori dalla portata delle indagini, oppure se si tratta di un intermediario autorizzato e non emerge alcun indizio di reato, la via penale non porta da nessuna parte e occorre un'altra strada. Glielo dico subito, non dopo mesi di attesa. E le tolgo espressamente un altro timore: presentare una denuncia o una querela non danneggia la pretesa civile. Al contrario — i verbali delle dichiarazioni raccolte e la documentazione acquisita diventano spesso la prova più solida anche nel giudizio civile. C'è di più: quando il fatto costituisce reato e per il reato la legge stabilisce una prescrizione più lunga, quel termine più lungo si applica anche all'azione civile di risarcimento (art. 2947, comma 3, c.c.). La regola ha però due facce, e gliele diciamo entrambe: se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, oppure se interviene una sentenza penale irrevocabile, il termine civile ricomincia a decorrere da quella data. È una delle prime cose che verifichiamo prima di decidere l'ordine delle mosse.



