Fondi di indennizzo: cinque domande che mi vengono poste ogni volta
Queste cinque domande le sento quasi con le stesse parole in ogni telefonata. Qui trova risposte nette — senza «dipende dal caso concreto» là dove la risposta, in verità, è semplice.
Quanto mi viene rimborsato?
La soglia minima è fissata a livello europeo dall'articolo 4 della direttiva 97/9/CE: almeno il 90% del credito, finché l'importo da corrispondere non supera i 20.000 euro. Ogni Stato membro può tutelare di più, e l'Italia lo fa: il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza fino a 20.000 euro per investitore, senza alcuna decurtazione percentuale. Gli altri fondi restano sui propri parametri — l'ICF cipriota si ferma al 90%, l'FSCS britannico applica un proprio massimale — perciò l'importo e la percentuale del fondo che riguarda il suo caso li verifichiamo a parte. Quello che vale per tutti è un altro punto: il fondo interviene perché un'impresa di investimento non ha potuto restituire il denaro e gli strumenti finanziari della clientela; non garantisce un rendimento e non copre le perdite subite su operazioni andate male.
Due limiti conviene dirli subito, perché sono la delusione più frequente. Il Fondo Nazionale di Garanzia copre soltanto gli intermediari che vi aderiscono — banche italiane e dell'Unione, SIM, SGR, imprese di investimento europee e loro succursali in Italia: una piattaforma offshore o priva di autorizzazione non rientra in alcun fondo. E interviene soltanto quando l'intermediario è sottoposto a una procedura concorsuale e il credito del cliente vi è stato riconosciuto: non basta aver subito una perdita o essersi visti rifiutare un prelievo.
È la stessa cosa della garanzia sui depositi bancari?
No, ed è la confusione più diffusa. La garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE) protegge le somme depositate su un conto bancario, fino a 100.000 euro per depositante e per banca. L'indennizzo agli investitori (direttiva 97/9/CE) protegge il denaro e gli strumenti finanziari affidati a un'impresa di investimento o a un broker, quando l'impresa non è in grado di restituirli per insolvenza o per frode: soglia diversa, fondo diverso, domanda diversa.
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Il termine lo fissa il singolo fondo nazionale, ed è rigoroso: chi lo lascia scadere non vede più esaminare la propria richiesta in quella sede, anche quando il danno è reale. Non aspetti l'esito del procedimento penale o della causa civile per rivolgersi al fondo: sono percorsi che corrono in parallelo, non uno dopo l'altro.
Il fondo di indennizzo è un pavimento, non un tetto. Garantisce un minimo per quanto ingarbugliato sia il caso — e proprio per questo non conviene attendere che il resto si chiarisca prima di chiedere quel minimo.
Il fondo ha respinto la domanda. È finita qui?
No. Il diniego si contesta — o attraverso il riesame interno previsto dal fondo stesso, o davanti al giudice, amministrativo o civile a seconda del Paese e della natura dell'organismo. E il rifiuto del fondo non chiude le altre strade: resta l'azione civile contro il broker, e resta la costituzione di parte civile nel procedimento penale, se il caso vi è arrivato. Una strada sbarrata non è una sentenza su tutto il caso.
Il mio broker è autorizzato in un altro Paese dell'Unione. A chi devo rivolgermi?
Al fondo del Paese che ha rilasciato l'autorizzazione, non a quello del Paese in cui lei risiede. Il principio della vigilanza dello Stato membro d'origine, su cui è costruita la direttiva MiFID II (2014/65/UE), comporta che un cliente italiano che ha operato tramite un broker cipriota o tedesco sia tutelato proprio dal fondo cipriota o tedesco — ed è lì che va presentata la domanda. Il primo passo è sempre lo stesso: accertare chi ha rilasciato l'autorizzazione, e solo da lì ricavare i termini e i recapiti per la domanda.



